Affitti: LA PROCEDURA PER I RINNOVI COME RINUNCIARE O RESTITUIRE C.A.S. NON DOVUTO

Il Servizio Assistenza e Politiche Abitative rende noto a tutti i cittadini che hanno stipulato contratto di affitto concordato ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 (contratti il cui canone di locazione è pagato dal Comune, con i fondi della Protezione Civile Nazionale) che è necessario ottenere un’attestazione di rinnovo da […]

Il Servizio Assistenza e Politiche Abitative rende noto a tutti i cittadini che hanno stipulato contratto di affitto concordato ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 (contratti il cui canone di locazione è pagato dal Comune, con i fondi della Protezione Civile Nazionale) che è necessario ottenere un’attestazione di rinnovo da parte del Comune dell’Aquila per la proroga dei contratti di affitto in scadenzaIl contratto, benché stipulato per una durata complessiva di 18 mesi, deve essere “rinnovato” ogni 6 mesi affinché il Comune possa verificare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio, in particolare la permanenza della condizione di inagibilità della abitazione dell’affittuario.

Pertanto, nell’imminenza della scadenza dei sei mesi dal giorno della stipula dei contratti, il proprietario dell’immobile e l’affittuario (qualsiasi sia l’esito di agibilità della propria abitazione, quindi E, F, Zona Rossa, B o C), muniti del contratto originale, devono recarsi presso gli uffici di via Rocco Carabba n. 6 per formalizzare il rinnovo. Il servizio Assistenza e Politiche abitative effettuerà la verifica della sussistenza dei detti requisiti.

Si precisa che per gli affittuari con abitazioni classificate B e C è possibile la proroga a condizione che l’affittuario dimostri di aver presentato la domanda per ottenere il contributo per la riparazione della propria abitazione.

Tale dimostrazione deve essere fornita esibendo il “report” che rilascia Fintecna al momento dell’acquisizione della domandata stessa, sul quale viene inserito il numero di protocollo. La proroga verrà concessa per sei mesi e l’ulteriore proroga potrà essere possibile solo ed esclusivamente se, nella perizia del tecnico che ha redatto il progetto di riparazione, è previsto un tempo più lungo rispetto ai sei mesi (per le B) e sette mesi (per le C) per concludere i lavori, così come previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827. 

Contributo autonoma sistemazione

Alcuni cittadini hanno avuto la liquidazione di somme non dovute per contributo per autonoma sistemazione.

Tutti coloro che hanno percepito tali somme attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario, devono procedere alla restituzione del contributo non dovuto chiedendo alla propria banca di accreditare la somma sul conto corrente della Tesoreria Comunale – Carispaq spa – iban IT80Y0604003601000000126100, specificando nella motivazione “contributo per autonoma sistemazione non dovuto”.

Invece tutti coloro che hanno chiesto la liquidazione attraverso il pagamento presso la Tesoreria Comunale, nel caso di somme già riscosse devono riversarle, sempre tramite la Tesoreria, con la motivazione suddetta; nel caso di somme ancora non riscosse, è necessario non ritirarle. In ogni caso è necessario specificare alla Tesoreria che non si hanno più i requisiti per usufruire del detto contributo.

Poiché il contributo per l’autonoma sistemazione viene liquidato “per giorni”, qualora si abbia difficoltà ad effettuare il conteggio delle somme da restituire al Comune, si possono chiedersi informazione al Sed tramite degli uffici comunali.

Si ricorda che i cittadini che hanno perso il diritto ad ottenere il contributo per l’autonoma sistemazione devono tempestivamente comunicarlo al Servizio Assistenza e Politiche Abitative, via Rocco Carabba n. 6.

Sul sito internet del Comune, www.comune.laquila.it, nella sezione riservata al contributo per l’autonoma sistemazione, sono stati inseriti due modelli per rinunciare all’ausilio medesimo. L’uno specifico per coloro che hanno ottenuto l’agibilità parziale in corso d’opera (la quale, permettendo il rientro a casa, comporta la decadenza di tale beneficio 45 giorni dopo la presentazione in Comune della relativa attestazione) e l’altro generico, da utilizzare in tutti gli altri casi.

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