Protesi mammarie vietate alle minorenni ecco la legge

È entrata in vigore in Italia dal 12 luglio scorso la legge 5 giugno 2012, n.86 ‘Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonche’ divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori’ (G.U. n.148 del 27 giugno 2012). Il provvedimento legislativo stabilisce che l’impianto di […]

È entrata in vigore in Italia dal 12 luglio scorso la legge 5 giugno 2012, n.86 ‘Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonche’ divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori’ (G.U. n.148 del 27 giugno 2012). Il provvedimento legislativo stabilisce che l’impianto di protesi mammaria a soli fini estetici e’ consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore eta’. Il divieto non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. Le sanzioni per il personale sanitario che viola la norma sono pesanti: 20 mila euro e tre mesi di sospensione dalla professione.

La legge prescrive anche che potranno applicare le protesi a fini estetici i medici in possesso della specializzazione in chirurgia plastica o che abbiano svolto attivita’ chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o e’ in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica. L’istituzione di registri per la raccolta dati e’ finalizzata sia la monitoraggio clinico del soggetto sottoposto all’intervento che a quello epidemiologico e di ricerca scientifica.

Nel comunicato del Governo che informa sull’entrata in vigore della legge 86/12, e’ riportato il parere del Comitato nazionale di bioetica: “Il Comitato riflette sui limiti della legittimita’ di richieste di chirurgia estetica, in continuo aumento, specialmente nel rapporto che intercorre tra il paziente e il medico; trattandosi di un intervento non strettamente terapeutico, vengono richiamati i criteri deontologici che regolano la prassi medica. La liceita’ dell’intervento, pertanto,deve essere subordinata ad alcune condizioni e priorita’. Il bilanciamento dei rischi e benefici deve essere commisurato alle condizioni psico-fisiche del paziente, con riferimento anche alla percezione che il paziente ha del proprio corpo e dei risultati che si attende dall’intervento; la funzionalita’ degli organi interessati deve avere la priorita’ sul risultato estetico; la informativa al paziente deve essere completa, con una adeguata consulenza anche psicologica.

Per quanto riguarda gli interventi sui minori e incapaci, il Cnb ritiene che vi debbano essere limiti alla liceita’, a meno che tali interventi non rispondano al loro esclusivo interesse oggettivo sotto il profilo della salute, tenuto in particolare conto dell’eta’ adolescenziale. Va anche garantita una protezione dei minori vietando forme di pubblicita’ e di servizi televisivi che provochino il rifiuto della propria immagine”.

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