Premio alla nascita: la legge non discrimina, ma l’INPS esclude

Il contributo è previsto dalla Legge di Bilancio senza limitazioni di reddito e cittadinanza per le mamme in attesa dal 1° gennaio 2017, ma le circolari dell’INPS escludono alcune categorie di stranieri . Presentato un ricorso per discriminazione al Tribunale di Milano. ASGI, APN e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS hanno chiesto […]

Il contributo è previsto dalla Legge di Bilancio senza limitazioni di reddito e cittadinanza per le mamme in attesa dal 1° gennaio 2017, ma le circolari dell’INPS escludono alcune categorie di stranieri . Presentato un ricorso per discriminazione al Tribunale di Milano.

ASGI, APN e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS hanno chiesto al Tribunale di Milano di verificare il carattere discriminatorio delle circolari n. 39,61 e 78 con le quali l’INPS ha limitato l’accesso al premio nascita – previsto dall’art. 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 – alle sole donne straniere titolari di protezione internazionale o di permesso di lungosoggiorno.

L’INPS non aveva risposto alla  lettera inviata lo scorso 1° marzo  con cui ASGI aveva già fatto presente all’Istituto l’illegittimità di tale limitazione, così l’8 giugno 2017 è stato depositato un ricorso in Tribunale.

Infatti la legge stabilisce che qualsiasi donna che si trovi al settimo mese di gravidanza dopo il 1 gennaio 2017, ha diritto a ricevere un contributo di 800 €, senza alcuna limitazione né in relazione al reddito né in relazione alla cittadinanza o al titolo di soggiorno.

L’INPS invece, con le sue circolari, ha limitato l’accesso ad alcune categorie di straniere.

Due i profili discriminatori evidenziati dalle associazioni ricorrenti.

In primo luogo l’INPS non può impedire l’accesso alla prestazione ad alcune categorie di stranieri a cui la legge destinava il diritto al contributo, escludendo dalla platea dei destinatari le donne titolari di permesso unico lavoro, di permesso per motivi umanitari e le titolari di carta blu che rappresentano almeno il 45% delle donne straniere.

In secondo luogo, se anche fosse disposta con legge (cosa che appunto non è avvenuta), l’esclusione degli stranieri privi dei requisiti introdotti dall’INPS sarebbe illegittima perché in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria che prevede la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali per i titolari di permesso unico lavoro ( art. 12 direttiva 2011/98), i titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50) e i titolari di permesso umanitario (art. 34 comma 5 d.lgs 251/2007).

Le associazioni hanno pertanto richiesto al giudice di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS ordinando all’istituto di revocare o modificare le circolari limitative del diritto, garantendo a tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti l’accesso al beneficio come previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

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