<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Le ragioni dell’On.Valducci: lettera alla Camera dei Deputati	</title>
	<atom:link href="https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 21:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Luigi Dispirito		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luigi Dispirito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=27792#comment-12828</guid>

					<description><![CDATA[spett.le Dott. G. Capuano non so più a chi rivolgermi per risolvere il problema di Mio Padre.
Mio padre purtroppo( purtroppo per quanto gli è capitato) ha compiuto gli 80 anni il 1.11.2011, fa tutte le pratiche per il rinnovo della patente, va alla prima visita in commissione (e quì il purtroppo)
e viene dichiarato non idoneo. Fa il ricorso, e purtroppo anche quì viene dichiarato non idoneo permanentemente, il motivo e la visita geriatrica, questo e quanto ci e stato risposto. Riconsegna la patente alla motorizzazione.
Le faccio una premessa, mia padre è del tutto autosufficiente per se, e accudisce mia madre che ha dei problemi, e del tutto autonomo, gli abbiamo fatto fare da un autoscuola a ns. spese una verifica di guida, alla quale è andato benissimo, anche l&#039;istruttore e rimasto sorpreso. Lui a un grosso problema , e cioè quello di avere solo la terza elementare, per cui riesce ha fare solo la sua firma, per cui nella visita geriatrica ha avuto un basso punteggio . La preghiera che le rivolgo e quella di sapere se mio padre ( ha preso così male la cosa che abbiamo paura che vada in depressione) ha ancora la possibilità di poter riavere la patente, e in tal caso che cosa dobbiamo fare e a chi dobbiamo rivolgersi. in questa situazione conosciamo altra persone che sono nella stessa situazione. se è così cortese da potermi rispondere le invio anche la mia Email luigi.dispirito@libero.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>spett.le Dott. G. Capuano non so più a chi rivolgermi per risolvere il problema di Mio Padre.<br />
Mio padre purtroppo( purtroppo per quanto gli è capitato) ha compiuto gli 80 anni il 1.11.2011, fa tutte le pratiche per il rinnovo della patente, va alla prima visita in commissione (e quì il purtroppo)<br />
e viene dichiarato non idoneo. Fa il ricorso, e purtroppo anche quì viene dichiarato non idoneo permanentemente, il motivo e la visita geriatrica, questo e quanto ci e stato risposto. Riconsegna la patente alla motorizzazione.<br />
Le faccio una premessa, mia padre è del tutto autosufficiente per se, e accudisce mia madre che ha dei problemi, e del tutto autonomo, gli abbiamo fatto fare da un autoscuola a ns. spese una verifica di guida, alla quale è andato benissimo, anche l&#8217;istruttore e rimasto sorpreso. Lui a un grosso problema , e cioè quello di avere solo la terza elementare, per cui riesce ha fare solo la sua firma, per cui nella visita geriatrica ha avuto un basso punteggio . La preghiera che le rivolgo e quella di sapere se mio padre ( ha preso così male la cosa che abbiamo paura che vada in depressione) ha ancora la possibilità di poter riavere la patente, e in tal caso che cosa dobbiamo fare e a chi dobbiamo rivolgersi. in questa situazione conosciamo altra persone che sono nella stessa situazione. se è così cortese da potermi rispondere le invio anche la mia Email <a href="mailto:luigi.dispirito@libero.it">luigi.dispirito@libero.it</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gimerri		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gimerri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=27792#comment-12253</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12251&quot;&gt;Gloria&lt;/a&gt;.

Resto in attesa di notizie circa circa i suoi interventi .Vista anche la attuale situazione generale politica , i tempi stringono . Cordiali saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12251">Gloria</a>.</p>
<p>Resto in attesa di notizie circa circa i suoi interventi .Vista anche la attuale situazione generale politica , i tempi stringono . Cordiali saluti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gloria		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gloria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=27792#comment-12251</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12227&quot;&gt;Gimerri&lt;/a&gt;.

Gentilissimo signor Gimerri, la ringrazio per le informazioni dettagliate fornitemi. Nel ginepraio burocratico dell&#039;insieme da lei riportato anche io ripongo molta speranza in quanto risulta all&#039;ultimo capoverso che qui riporto : &quot;Da ultimo, a testimonianza della volontà del Governo di porre rimedio ai disagi arrecati all&#039;utenza, si segnala che, in sede di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, è stato proposto un emendamento in base al quale il rinnovo biennale della patente per gli ultraottantenni è subordinato al previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di un medico monocratico - di cui all&#039;articolo 119, comma 2 del codice della strada - in luogo della commissione medica locale. Tale emendamento non ha, tuttavia, trovato favorevole accoglimento, ma sarà senz&#039;altro riproposto con il primo strumento normativo utile&quot;. 
Sono d&#039;accordo con lei nel sollecitare le decisioni cui perverranno che cercherò di sostenere al massimo possibile (scrivendo ai due deputati Desideri e Bitonci e al Ministro Matteoli)  e i tempi d&#039;attesa della stessa.
Mi muoverò in tal senso, di nuovo grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12227">Gimerri</a>.</p>
<p>Gentilissimo signor Gimerri, la ringrazio per le informazioni dettagliate fornitemi. Nel ginepraio burocratico dell&#8217;insieme da lei riportato anche io ripongo molta speranza in quanto risulta all&#8217;ultimo capoverso che qui riporto : &#8220;Da ultimo, a testimonianza della volontà del Governo di porre rimedio ai disagi arrecati all&#8217;utenza, si segnala che, in sede di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, è stato proposto un emendamento in base al quale il rinnovo biennale della patente per gli ultraottantenni è subordinato al previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di un medico monocratico &#8211; di cui all&#8217;articolo 119, comma 2 del codice della strada &#8211; in luogo della commissione medica locale. Tale emendamento non ha, tuttavia, trovato favorevole accoglimento, ma sarà senz&#8217;altro riproposto con il primo strumento normativo utile&#8221;.<br />
Sono d&#8217;accordo con lei nel sollecitare le decisioni cui perverranno che cercherò di sostenere al massimo possibile (scrivendo ai due deputati Desideri e Bitonci e al Ministro Matteoli)  e i tempi d&#8217;attesa della stessa.<br />
Mi muoverò in tal senso, di nuovo grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gimerri		</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2011/09/15/le-ragioni-dell%e2%80%99on-valducci/#comment-12227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gimerri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=27792#comment-12227</guid>

					<description><![CDATA[Condivido in pieno le considerazioni da lei svolte che trovo obbiettive , coerenti e piene di un forte buonsenso e di un desiderio di collaborare al fine di conseguire quegli adeguamenti alle norme recentemente emanate che l&#039;esperienza fin qui fatta suggerisce . E ciò mantenendo fermi  gli standard di sicurezza  . Al riguardo , faccio presente che mi risulta che nel corso della primavera scorsa alcuni membri della Commissione Trasporti della Camera hanno presentato varie  interrogazioni a risposta scritta sul tema in questione.

Il 6 settembre u.s. Il Ministro On.  A. Matteoli ha dato la stessa risposta alle interrogazioni in parola; detto documento  è stato pubblicato negli  atti della Camera.

Ove non ne fosse già al corrente,  allego copia del testo di una della  interrogazioni presentate e copia della risposta scritta .

Mi pare importante quanto esposto in particolare nell&#039;ultimo capoverso della risposta , sul quale penso occorrerebbe avere ulteriori chiarimenti su quanto gli Organi Competenti  pensano  di fare ed entro quanto tempo.



Allegato
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11517
Dati di presentazione dell&#039;atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 459 del 06/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: DESIDERATI MARCO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 06/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell&#039;atto
Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
BITONCI MASSIMO
LEGA NORD PADANIA	31/05/2011
Destinatari
Ministero destinatario:
•	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
•	MINISTERO DELLA SALUTE 
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/04/2011
Stato iter: 
CONCLUSO il 06/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO	06/09/2011
	MATTEOLI ALTERO 
MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Fasi iter: 
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 31/05/2011
RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/09/2011
CONCLUSO IL 06/09/2011
Atto Camera










Interrogazione a risposta scritta 4-11517 
presentata da 
MARCO DESIDERATI 
mercoledì 6 aprile 2011, seduta n.459

DESIDERATI e BITONCI. - 
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che: 
la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto alcune modifiche al codice della strada, tra cui in particolare l&#039;introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell&#039;articolo 119, che detta disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida; 
tali modifiche prevedono che, quando ne ricorra il caso, la commissione medica locale acquisisce la certificazione per il rilascio del documento di idoneità psicofisica alla guida, in aggiunta alla certificazione del medico monocratico; 
la circolare del Ministero della salute che illustra i principi applicativi in ordine al nuovo codice della strada precisa che le persone che hanno compiuto gli 80 anni possono continuare a guidare ciclomotori e/o veicoli (patente A, B, C e D), a condizione che ottengano dalle immissioni mediche locali uno specifico attestato comprovante la persistenza dei requisiti fisici e psichici, a seguito di visita specialistica biennale; 
il rinnovo della patente per gli ultraottantenni non può più essere effettuato quindi presso gli ambulatori del servizio di igiene pubblica delle Ulss o delle auto-scuole, ma può avvenire esclusivamente per il tramite della commissione medica locale, istituita presso le unità sanitarie locali capoluogo di provincia; 
questo comporta una serie di problemi per le migliaia di ultraottantenni che vogliano rinnovare la patente, dovuti ai lunghi spostamenti, ai tempi di attesa e all&#039;aumento dei costi da sostenere, oltre a causare spesso disagi a tutti i cittadini della provincia che si rivolgono al servizio sanitario del capoluogo -: 
se i Ministri interrogati, in conformità a criteri di efficienza dei servizi pubblici rivolti ai cittadini, non reputino opportuno mettere in atto apposite iniziative tese ad incrementare la presenza sul territorio delle commissioni mediche preposte al rilascio del documento di idoneità psicofisica alla guida, anche prevedendone l&#039;attivazione presso ogni unità locale socio- sanitaria. 
(4-11517) 
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 6 settembre 2011 
nell&#039;allegato B della seduta n. 513 
All&#039;Interrogazione 4-11517 presentata da 
MARCO DESIDERATI

Risposta. - In riferimento all&#039;interrogazione in esame si fa presente che la questione sulla dislocazione delle commissioni mediche locali per le patenti di guida, già evidenziatasi nel corso degli anni, è ora ancor più sentita dagli operatori sanitari e dagli utenti a seguito delle ripetute modifiche delle norme del codice della strada, da ultimo con la legge n. 120 del 2010. Tali modifiche hanno, infatti, comportato un aumento delle visite da effettuarsi presso le commissioni mediche locali, determinato sopratutto dai maggiori controlli per la dipendenza da alcool e droghe e dalla necessità di rinnovo per i conducenti che hanno superato gli ottanta anni. 
In proposito il Ministero della salute sottolinea che le commissioni mediche, pur operando presso locali della azienda sanitaria locale di competenza, non sono dipendenti dalle ASL. Inoltre, mentre le Cml svolgono funzioni medico-legali, con la finalità di tutelare la salute pubblica e non già di fornire servizi di cura e assistenza, le Asl esercitano funzioni di carattere organizzativo-amministrativo. 
Il Ministero della salute evidenzia, altresì, che sul territorio nazionale le commissioni mediche, pur avendo la stessa costituzione, così come previsto dalla normativa vigente, hanno una notevole difformità per quel che concerne gli aspetti procedurali: modalità di prenotazione, gestione delle liste d&#039;attesa. 
Pertanto, queste differenze e i disservizi citati nell&#039;interrogazione in esame, dipendono dall&#039;organizzazione delle Asl a livello locale e non certo dai ministeri competenti. 
Per quanto attiene, invece, alla questione circa l&#039;individuazione della figura del residente delle commissioni mediche, il Ministero delle infrastrutture e trasporti auspica il ritorno al sistema del codice previgente stabilendo che tale figura sia determinata ex lege in riferimento alla titolarità del servizio di medicina legale senza la mediazione dell&#039;attuale decreto di nomina ai sensi dell&#039;articolo 481 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959. Detto provvedimento, infatti, per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non fa che recepire l&#039;atto di nomina del responsabile del servizio di medicina legale da parte dei competenti organi della ASL, in quanto il Presidente della commissione si identifica ex lege con il titolare di tale ufficio. Si sottolinea, in proposito, che la legge n. 120 del 2010 non prevede più, tra i rimedi impugnatori avverso il giudizio della commissione medica locale, il ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È venuta quindi meno l&#039;attività di riesame in sede di ricorso gerarchico dell&#039;operato delle immissioni mediche locali che motivava il collegamento istituzionale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dell&#039;avviso che detta materia debba essere rivista alla luce del mutato quadro normativo e della diversa realtà su cui operano le norme. 
Per quanto attiene, inoltre, alla problematica circa la carenza di offerta di commissioni mediche rispetto alla domanda, si sottolinea come questa amministrazione sia consapevole dell&#039;inadeguatezza dell&#039;articolo 119, comma 4, primo periodo del codice della strada, che prevede la costituzione di commissioni mediche locali «in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia... (omissis)...». 
Infatti, fin dalla scorsa legislatura, e da ultimo nei lavori della citata legge n. 120 del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diverse volte richiesto una modifica della succitata disposizione nel senso di stabilire che «l&#039;accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni Azienda sanitaria locale... (omissis)...» (cfr. emendamento 16.3 AS 1720 proponente senatore Filippi ed altri). 
Si intendeva rimettere in tal modo il potere di costituzione delle commissioni mediche locali ai soggetti che, costituzionalmente, hanno competenza in materia di sanità e che hanno una maggiore evidenza della adeguatezza o meno della richiesta dell&#039;utenza rispetto al servizio offerto. Tuttavia, tale emendamento non ha trovato il parere favorevole della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica ai sensi dell&#039;articolo 81 della Costituzione. 
Al fine di porre comunque rimedio ai disagi, anche evidenziati dall&#039;interrogante, giova segnalare l&#039;articolo n. 330, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Detta disposizione prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello della sanità, possono essere costituite più commissioni mediche locali, con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo... (omissis)...». 
Ebbene, preme evidenziare che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha recentemente collaborato alla stesura del testo di una risoluzione interpretativa della succitata norma. 
In particolare tale risoluzione, approvata dalla Commissione trasporti della Camera in data 28 aprile 2011 presentata dall&#039;onorevole Velo ed altri, invita il Governo ad interpretare il citato articolo n. 330, comma 16 «nel senso di stimare il limite per la costituzione di commissioni mediche locali con riferimento alla domanda espressa dalla popolazione presente su un dato territorio, piuttosto che con riferimento al numero di abitanti, nonché coni riferimento alla domanda espressa in condizioni geografiche particolarmente svantaggiose al fine di pervenire - ove vi siano situazioni di inadeguatezza della presenza di commissioni mediche locali dichiarate dal sindaco richiedente ed accertate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute - alla costituzione di un numero di commissioni stesse adeguato alla domanda espressa dall&#039;utenza sul territorio». 
Successivamente all&#039;approvazione della predetta risoluzione, al fine di conseguire i risultati da essa auspicati, la stessa è stata trasmessa al Ministero della salute per procedere alla più ampia diffusione capillare presso le Asl. 
Si rammenta che, in ogni caso, ai sensi del comma 16 del succitato articolo n. 330, il procedimento finalizzato all&#039;istituzione di commissioni medico locali, anche alla luce della risoluzione interpretativa in parola, è avviato su richiesta del sindaco del capoluogo di provincia o, nell&#039;ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza. 
Compete, invece, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute l&#039;accertamento dell&#039;esistenza di obiettive condizioni, attività nella quale si terrà doverosamente conto dell&#039;interpretazione dell&#039;articolo n. 330, comma 16, in commento, apprestata dalla risoluzione de qua. 
Da ultimo, a testimonianza della volontà del Governo di porre rimedio ai disagi arrecati all&#039;utenza, si segnala che, in sede di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, è stato proposto un emendamento in base al quale il rinnovo biennale della patente per gli ultraottantenni è subordinato al previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di un medico monocratico - di cui all&#039;articolo 119, comma 2 del codice della strada - in luogo della commissione medica locale. Tale emendamento non ha, tuttavia, trovato favorevole accoglimento, ma sarà senz&#039;altro riproposto con il primo strumento normativo utile. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido in pieno le considerazioni da lei svolte che trovo obbiettive , coerenti e piene di un forte buonsenso e di un desiderio di collaborare al fine di conseguire quegli adeguamenti alle norme recentemente emanate che l&#8217;esperienza fin qui fatta suggerisce . E ciò mantenendo fermi  gli standard di sicurezza  . Al riguardo , faccio presente che mi risulta che nel corso della primavera scorsa alcuni membri della Commissione Trasporti della Camera hanno presentato varie  interrogazioni a risposta scritta sul tema in questione.</p>
<p>Il 6 settembre u.s. Il Ministro On.  A. Matteoli ha dato la stessa risposta alle interrogazioni in parola; detto documento  è stato pubblicato negli  atti della Camera.</p>
<p>Ove non ne fosse già al corrente,  allego copia del testo di una della  interrogazioni presentate e copia della risposta scritta .</p>
<p>Mi pare importante quanto esposto in particolare nell&#8217;ultimo capoverso della risposta , sul quale penso occorrerebbe avere ulteriori chiarimenti su quanto gli Organi Competenti  pensano  di fare ed entro quanto tempo.</p>
<p>Allegato<br />
ATTO CAMERA<br />
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11517<br />
Dati di presentazione dell&#8217;atto<br />
Legislatura: 16<br />
Seduta di annuncio: 459 del 06/04/2011<br />
Firmatari<br />
Primo firmatario: DESIDERATI MARCO<br />
Gruppo: LEGA NORD PADANIA<br />
Data firma: 06/04/2011<br />
Elenco dei co-firmatari dell&#8217;atto<br />
Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma<br />
BITONCI MASSIMO<br />
LEGA NORD PADANIA	31/05/2011<br />
Destinatari<br />
Ministero destinatario:<br />
•	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />
•	MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 06/04/2011<br />
Stato iter:<br />
CONCLUSO il 06/09/2011<br />
Partecipanti allo svolgimento/discussione<br />
RISPOSTA GOVERNO	06/09/2011<br />
	MATTEOLI ALTERO<br />
MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI<br />
Fasi iter:<br />
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 31/05/2011<br />
RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/09/2011<br />
CONCLUSO IL 06/09/2011<br />
Atto Camera</p>
<p>Interrogazione a risposta scritta 4-11517<br />
presentata da<br />
MARCO DESIDERATI<br />
mercoledì 6 aprile 2011, seduta n.459</p>
<p>DESIDERATI e BITONCI. &#8211;<br />
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute.<br />
&#8211; Per sapere &#8211; premesso che:<br />
la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto alcune modifiche al codice della strada, tra cui in particolare l&#8217;introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell&#8217;articolo 119, che detta disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida;<br />
tali modifiche prevedono che, quando ne ricorra il caso, la commissione medica locale acquisisce la certificazione per il rilascio del documento di idoneità psicofisica alla guida, in aggiunta alla certificazione del medico monocratico;<br />
la circolare del Ministero della salute che illustra i principi applicativi in ordine al nuovo codice della strada precisa che le persone che hanno compiuto gli 80 anni possono continuare a guidare ciclomotori e/o veicoli (patente A, B, C e D), a condizione che ottengano dalle immissioni mediche locali uno specifico attestato comprovante la persistenza dei requisiti fisici e psichici, a seguito di visita specialistica biennale;<br />
il rinnovo della patente per gli ultraottantenni non può più essere effettuato quindi presso gli ambulatori del servizio di igiene pubblica delle Ulss o delle auto-scuole, ma può avvenire esclusivamente per il tramite della commissione medica locale, istituita presso le unità sanitarie locali capoluogo di provincia;<br />
questo comporta una serie di problemi per le migliaia di ultraottantenni che vogliano rinnovare la patente, dovuti ai lunghi spostamenti, ai tempi di attesa e all&#8217;aumento dei costi da sostenere, oltre a causare spesso disagi a tutti i cittadini della provincia che si rivolgono al servizio sanitario del capoluogo -:<br />
se i Ministri interrogati, in conformità a criteri di efficienza dei servizi pubblici rivolti ai cittadini, non reputino opportuno mettere in atto apposite iniziative tese ad incrementare la presenza sul territorio delle commissioni mediche preposte al rilascio del documento di idoneità psicofisica alla guida, anche prevedendone l&#8217;attivazione presso ogni unità locale socio- sanitaria.<br />
(4-11517)<br />
Atto Camera</p>
<p>Risposta scritta pubblicata martedì 6 settembre 2011<br />
nell&#8217;allegato B della seduta n. 513<br />
All&#8217;Interrogazione 4-11517 presentata da<br />
MARCO DESIDERATI</p>
<p>Risposta. &#8211; In riferimento all&#8217;interrogazione in esame si fa presente che la questione sulla dislocazione delle commissioni mediche locali per le patenti di guida, già evidenziatasi nel corso degli anni, è ora ancor più sentita dagli operatori sanitari e dagli utenti a seguito delle ripetute modifiche delle norme del codice della strada, da ultimo con la legge n. 120 del 2010. Tali modifiche hanno, infatti, comportato un aumento delle visite da effettuarsi presso le commissioni mediche locali, determinato sopratutto dai maggiori controlli per la dipendenza da alcool e droghe e dalla necessità di rinnovo per i conducenti che hanno superato gli ottanta anni.<br />
In proposito il Ministero della salute sottolinea che le commissioni mediche, pur operando presso locali della azienda sanitaria locale di competenza, non sono dipendenti dalle ASL. Inoltre, mentre le Cml svolgono funzioni medico-legali, con la finalità di tutelare la salute pubblica e non già di fornire servizi di cura e assistenza, le Asl esercitano funzioni di carattere organizzativo-amministrativo.<br />
Il Ministero della salute evidenzia, altresì, che sul territorio nazionale le commissioni mediche, pur avendo la stessa costituzione, così come previsto dalla normativa vigente, hanno una notevole difformità per quel che concerne gli aspetti procedurali: modalità di prenotazione, gestione delle liste d&#8217;attesa.<br />
Pertanto, queste differenze e i disservizi citati nell&#8217;interrogazione in esame, dipendono dall&#8217;organizzazione delle Asl a livello locale e non certo dai ministeri competenti.<br />
Per quanto attiene, invece, alla questione circa l&#8217;individuazione della figura del residente delle commissioni mediche, il Ministero delle infrastrutture e trasporti auspica il ritorno al sistema del codice previgente stabilendo che tale figura sia determinata ex lege in riferimento alla titolarità del servizio di medicina legale senza la mediazione dell&#8217;attuale decreto di nomina ai sensi dell&#8217;articolo 481 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959. Detto provvedimento, infatti, per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non fa che recepire l&#8217;atto di nomina del responsabile del servizio di medicina legale da parte dei competenti organi della ASL, in quanto il Presidente della commissione si identifica ex lege con il titolare di tale ufficio. Si sottolinea, in proposito, che la legge n. 120 del 2010 non prevede più, tra i rimedi impugnatori avverso il giudizio della commissione medica locale, il ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È venuta quindi meno l&#8217;attività di riesame in sede di ricorso gerarchico dell&#8217;operato delle immissioni mediche locali che motivava il collegamento istituzionale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />
Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dell&#8217;avviso che detta materia debba essere rivista alla luce del mutato quadro normativo e della diversa realtà su cui operano le norme.<br />
Per quanto attiene, inoltre, alla problematica circa la carenza di offerta di commissioni mediche rispetto alla domanda, si sottolinea come questa amministrazione sia consapevole dell&#8217;inadeguatezza dell&#8217;articolo 119, comma 4, primo periodo del codice della strada, che prevede la costituzione di commissioni mediche locali «in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia&#8230; (omissis)&#8230;».<br />
Infatti, fin dalla scorsa legislatura, e da ultimo nei lavori della citata legge n. 120 del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diverse volte richiesto una modifica della succitata disposizione nel senso di stabilire che «l&#8217;accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni Azienda sanitaria locale&#8230; (omissis)&#8230;» (cfr. emendamento 16.3 AS 1720 proponente senatore Filippi ed altri).<br />
Si intendeva rimettere in tal modo il potere di costituzione delle commissioni mediche locali ai soggetti che, costituzionalmente, hanno competenza in materia di sanità e che hanno una maggiore evidenza della adeguatezza o meno della richiesta dell&#8217;utenza rispetto al servizio offerto. Tuttavia, tale emendamento non ha trovato il parere favorevole della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica ai sensi dell&#8217;articolo 81 della Costituzione.<br />
Al fine di porre comunque rimedio ai disagi, anche evidenziati dall&#8217;interrogante, giova segnalare l&#8217;articolo n. 330, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada». Detta disposizione prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello della sanità, possono essere costituite più commissioni mediche locali, con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo&#8230; (omissis)&#8230;».<br />
Ebbene, preme evidenziare che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha recentemente collaborato alla stesura del testo di una risoluzione interpretativa della succitata norma.<br />
In particolare tale risoluzione, approvata dalla Commissione trasporti della Camera in data 28 aprile 2011 presentata dall&#8217;onorevole Velo ed altri, invita il Governo ad interpretare il citato articolo n. 330, comma 16 «nel senso di stimare il limite per la costituzione di commissioni mediche locali con riferimento alla domanda espressa dalla popolazione presente su un dato territorio, piuttosto che con riferimento al numero di abitanti, nonché coni riferimento alla domanda espressa in condizioni geografiche particolarmente svantaggiose al fine di pervenire &#8211; ove vi siano situazioni di inadeguatezza della presenza di commissioni mediche locali dichiarate dal sindaco richiedente ed accertate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute &#8211; alla costituzione di un numero di commissioni stesse adeguato alla domanda espressa dall&#8217;utenza sul territorio».<br />
Successivamente all&#8217;approvazione della predetta risoluzione, al fine di conseguire i risultati da essa auspicati, la stessa è stata trasmessa al Ministero della salute per procedere alla più ampia diffusione capillare presso le Asl.<br />
Si rammenta che, in ogni caso, ai sensi del comma 16 del succitato articolo n. 330, il procedimento finalizzato all&#8217;istituzione di commissioni medico locali, anche alla luce della risoluzione interpretativa in parola, è avviato su richiesta del sindaco del capoluogo di provincia o, nell&#8217;ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza.<br />
Compete, invece, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di obiettive condizioni, attività nella quale si terrà doverosamente conto dell&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo n. 330, comma 16, in commento, apprestata dalla risoluzione de qua.<br />
Da ultimo, a testimonianza della volontà del Governo di porre rimedio ai disagi arrecati all&#8217;utenza, si segnala che, in sede di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, è stato proposto un emendamento in base al quale il rinnovo biennale della patente per gli ultraottantenni è subordinato al previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di un medico monocratico &#8211; di cui all&#8217;articolo 119, comma 2 del codice della strada &#8211; in luogo della commissione medica locale. Tale emendamento non ha, tuttavia, trovato favorevole accoglimento, ma sarà senz&#8217;altro riproposto con il primo strumento normativo utile. </p>
<p>Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
