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	<title>Piacenza Archivi - L&#039;Impronta L&#039;Aquila</title>
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		<title>Terremoto: scossa nel Piacentino, cornicioni caduti</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:21:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[News Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[cornicioni]]></category>
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		<category><![CDATA[scossa sismica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un terremoto di magnitudo 4.2 si e&#8217; verificato alle 11.42 di oggi in provincia di Piacenza, con epicentro tra le localita&#8217; di Cerignale, Ottone e Ferriere. La scossa,&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Un terremoto di magnitudo 4.2 si e&#8217; verificato alle 11.42 di oggi in provincia di Piacenza, con epicentro tra le localita&#8217; di Cerignale, Ottone e Ferriere. La scossa, registrata dall&#8217;Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e&#8217; stata avvertita dai cittadini, gia&#8217; provati particolarmente dal perdurare dell&#8217;epidemia di coronavirus. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione civile, per fortuna, risultano solo alcuni cornicioni caduti, ma nessun danno di rilievo e feriti.</p>
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		<title>Coronavirus: chiusa la Lombardia e altre 11 Province</title>
		<link>https://www.improntalaquila.com/2020/03/07/coronavirus-chiusa-la-lombardia-e-altre-11-province/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 20:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN RILIEVO]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e medicina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia,&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.improntalaquila.com/2020/03/07/coronavirus-chiusa-la-lombardia-e-altre-11-province/">Coronavirus: chiusa la Lombardia e altre 11 Province</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.improntalaquila.com">L&#039;Impronta L&#039;Aquila</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione <strong>Lombardia</strong> e nelle province di<strong> Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell&#8217;Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria</strong> sono adottate le seguenti misure:</p>
<p>a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche&#8217; all&#8217;interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza&#8221;. E&#8217; quanto si legge nella bozza del Dpcm.</p>
<p><strong>Misure contenute nella bozza del Dpcm:</strong></p>
<p>b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) e&#8217; fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;</p>
<p>c) divieto assoluto di mobilita&#8217; dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;</p>
<p>d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche&#8217; delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all&#8217;interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all&#8217;aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa&#8217; sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita&#8217; motorie in genere, svolte all&#8217;aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;</p>
<p>e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;</p>
<p>f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche&#8217; gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d&#8217;esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e&#8217; sospesa ogni attivita&#8217;.</p>
<p>g) l&#8217;apertura dei luoghi di culto e&#8217; condizionata all&#8217;adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita&#8217; di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;</p>
<p>h) sono sospesi i servizi educativi per l&#8217;infanzia di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attivita&#8217; didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche&#8217; della frequenza delle attivita&#8217; scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita&#8217; e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita&#8217; per anziani, ferma in ogni caso la possibilita&#8217; di svolgimento di attivita&#8217; formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche&#8217; delle attivita&#8217; dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e&#8217; da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;</p>
<p>i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all&#8217;articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p>
<p>j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e&#8217; effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita&#8217; telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita&#8217; a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;</p>
<p>k) sono consentite le attivita&#8217; di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione;</p>
<p>l) sono consentite le attivita&#8217; commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita&#8217; contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita&#8217; di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);</p>
<p>m) e&#8217; fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; n) l&#8217;accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita&#8217; e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e&#8217; limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e&#8217; tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;</p>
<p>o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche&#8217; del personale le cui attivita&#8217; siano necessarie a gestire le attivita&#8217; richieste dalle unita&#8217; di crisi costituite a livello regionale;</p>
<p>p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalita&#8217; di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita&#8217; e coordinamenti attivati nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;</p>
<p>q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche&#8217; gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e&#8217; disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e&#8217; chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione;</p>
<p>r) sono sospese le attivita&#8217; di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l&#8217;erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.</p>
<p><strong>Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data dell&#8217;8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020&#8243;.</strong> È quanto si legge nella bozza del Dpcm che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore dal presidente del Consiglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.improntalaquila.com/2020/03/07/coronavirus-chiusa-la-lombardia-e-altre-11-province/">Coronavirus: chiusa la Lombardia e altre 11 Province</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.improntalaquila.com">L&#039;Impronta L&#039;Aquila</a>.</p>
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