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	<title>popolazione italiana Archivi - L&#039;Impronta L&#039;Aquila</title>
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		<title>Piccoli Comuni: ok legge che ne valorizza 5.567 realtà</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecologia - Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[IN RILIEVO]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Piccoli Comuni, disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici: un provvedimento che riguarda 5.567 realta&#8217;, tanti sono i Piccoli Comuni italiani. Si tratta del 70% dei 7.998 Comuni italiani dove vivono oltre 10 milioni di cittadini, il 16,59% della popolazione italiana, rappresentando anche [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Piccoli Comuni, disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici: un provvedimento che riguarda 5.567 realta&#8217;, tanti sono i Piccoli Comuni italiani. Si tratta del 70% dei 7.998 Comuni italiani dove vivono oltre 10 milioni di cittadini, il 16,59% della popolazione italiana, rappresentando anche oltre il 50% del territorio nazionale. Uno scrigno che racchiude qualita&#8217; artistiche, naturali e anche enogastronomiche, visto che nei Piccoli Comuni vengono prodotti il 93% delle Dop e delle Igp, con il 79% dei vini piu&#8217; pregiati. Questo e&#8217; il ddl n. 2.541 sulle &#8216;Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Piccoli Comuni, nonche&#8217; disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni&#8217;, appena approvato dal Senato e diventato legge. Contrasto all&#8217;abbandono e sostegno alla diffusione dei quotidiani; tutela dei beni artistici e culturali e mercati agricoli per la vendita diretta dei prodotti a &#8216;filiera corta&#8217; o &#8216;chilometro utile&#8217;; sviluppo della rete in banda ultra larga e un Fondo (dalla dotazione piuttosto esigua) per lo sviluppo strutturale, economico e sociale: questi alcuni dei temi del ddl. Oggi si conclude un iter lunghissimo, lungo quattro legislature inclusa l&#8217;attuale. Il &#8216;viaggio&#8217; della legge sui Piccoli Comuni inizia il 3 luglio 2001, quando Ermete Realacci, oggi presidente della commissione Ambiente della Camera, presenta come primo firmatario il disegno di legge &#8216;Misure a sostegno delle attivita&#8217; economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti&#8217;. Dopo vari passaggi parlamentari, che vedono altri due voti favorevoli alla Camera tra legislature terminate prima che il testo potesse diventare legge e per questo riproposto, finalmente il ddl e&#8217; giunto al Senato ed e&#8217; stato approvato.</p>
<p>Ecco, in estrema sintesi, il contenuto del ddl Piccoli Comuni. L&#8217;articolo 1 enuclea le finalita&#8217; del ddl, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, provvedendo alla definizione di &#8216;Piccolo Comune&#8217;. L&#8217;articolo 2 reca disposizioni in materia di attivita&#8217; e servizi. L&#8217;articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalita&#8217;. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. L&#8217;articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati. L&#8217;articolo 5 prevede l&#8217;adozione di misure volte all&#8217;acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l&#8217;abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L&#8217;articolo 6 consente la stipula di intese per l&#8217;acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali. L&#8217;articolo 7 prevede la possibilita&#8217; di stipulare convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L&#8217;articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga.</p>
<p>L&#8217;articolo 9 del ddl sui Piccoli Comuni contiene disposizioni relative ai servizi postali e all&#8217;effettuazione di pagamenti. L&#8217;articolo 10 concerne l&#8217;adozione di iniziative volte a garantire la distribuzione dei quotidiani anche nei piccoli Comuni. Ai sensi dell&#8217;articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. L&#8217;articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l&#8217;articolo 14 concerne la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni. L&#8217;articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l&#8217;istruzione destinato alle aree rurali e montane. L&#8217;articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l&#8217;articolo 17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del ddl trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi statuti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.improntalaquila.com/2017/09/28/piccoli-comuni-ok-legge-che-ne-valorizza-5-567-realta-scrigni-di-qualita-artistiche-naturali-ed-enogastronomiche/">Piccoli Comuni: ok legge che ne valorizza 5.567 realtà</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.improntalaquila.com">L&#039;Impronta L&#039;Aquila</a>.</p>
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