Agibilita’, le nuove direttive del coordinamento di SGE

L’esito di agibilità non può essere modificato in caso siano già state effettuate le istruttorie tecniche tantomeno se i lavori siano già eseguiti. Sarà inoltre una commissione a stabilire se ammettere o meno la richiesta di un terzo sopralluogo su un immobile, anche se non saranno effettuate terze verifiche su un edificio che ha avuto […]

L’esito di agibilità non può essere modificato in caso siano già state effettuate le istruttorie tecniche tantomeno se i lavori siano già eseguiti. Sarà inoltre una commissione a stabilire se ammettere o meno la richiesta di un terzo sopralluogo su un immobile, anche se non saranno effettuate terze verifiche su un edificio che ha avuto esiti concordi a seguito dei primi due sopralluoghi. Queste sono le nuove disposizione adottate dal coordinamento della SGE a fronte delle molteplici richieste di ulteriori verifiche e cambi esiti di agibilità da parte dei proprietari. L’esito di agibilità è considerato definitivo qualora il proprietario o l’utilizzatore dell’immobile non abbia richiesto sopralluoghi ulteriori. Ritenuto definitivo tale esito, lo stesso sarà comunicato dalla funzione tecnica di SGE direttamente ai Comuni interessati per la notifica o la pubblicazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *