Nulla la notifica della multa all’indirizzo del PRA se l’automobilista si è trasferito

Se il destinatario si è trasferito non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico registro automobilistico. Con la sentenza n. 18049 del 2 settembre 2011, la Corte di cassazione ha annullato ben 7 verbali comminati dal comune di Napoli ad una automobilista. Bocciata dunque la sentenza di primo grado con la quale il […]

Se il destinatario si è trasferito non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico registro automobilistico. Con la sentenza n. 18049 del 2 settembre 2011, la Corte di cassazione ha annullato ben 7 verbali comminati dal comune di Napoli ad una automobilista.
Bocciata dunque la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Napoli nel 2004 aveva ritenuto valide le notifiche in quanto la Polizia Municipale aveva comunque provveduto a notificare le multe al portiere dello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto e, non trovando il destinatario, aveva apposto sui verbali la dicitura “sloggiato”.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il codice della strada quando (al terzo comma dell’articolo 201) prevede che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…”, non vuole in alcun modo legittimare una notifica “solo virtuale”. Piuttosto, la norma va interpretata nel senso che “la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati” ma al contrario deve basarsi “sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore “in un luogo non annotato sulla carta di circolazione”, la notificazione, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte formalità che non risultano essere state rispettate da parte dei vigili napoletani nella notifica dei 7 verbali.

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