La Pirotecnica di Città Sant’Angelo era considerata a rischio? Chiesto al ministro Orlando chiarimento urgente

La tragedia consumatasi oggi a Città Sant’ Angelo con l’esplosione della fabbrica pirotecnica, impone due cose:il rispetto per le vittime ed i feriti,per chi ha subito danni. E il dovere per un politico di interrogarsi,anche per cercare di evitare che tragedie come quella di oggi si ripetano. Come ha rilevato l’associazione dei consumatori Codacons ,dal […]

La tragedia consumatasi oggi a Città Sant’ Angelo con l’esplosione della fabbrica pirotecnica, impone due cose:il rispetto per le vittime ed i feriti,per chi ha subito danni. E il dovere per un politico di interrogarsi,anche per cercare di evitare che tragedie come quella di oggi si ripetano. Come ha rilevato l’associazione dei consumatori Codacons ,dal 1998 si sono registrati in Italia 14 esplosioni all’interno di fabbriche di fuochi d’artificio, con 42 vittime accertate, escluso il decesso provocato dall’ incidente di oggi.

Per questo ho sentito il dovere di chiedere,unitamente ad altri senatori del M5S, al competente Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con una interrogazione orale con carattere di urgenza ex art.151 del regolamento(risposta e discussione in aula) alcune cose.

Partendo dal presupposto che nell’ Inventario Nazionale degli Stabilimenti suscettibili di causare di incidenti rilevanti ai sensi dell’articolo 15, comma 4 , di cui Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334,aggiornato a Giugno 2013 nella parte relativa alla Regione Abruzzo, figura in elenco, con codice Ministero NO032,in località Città Sant’Angelo uno stabilimento la cui ragione sociale viene classificata come pirotecnica chiediamo di sapere:

-se lo stabilimento, la cui ragione sociale viene individuata come pirotecnica di cui all’Inventario Nazionale degli Stabilimenti suscettibili di causare di incidenti rilevanti ai sensi dell’articolo 15-comma 4 di cui D.L. 17 agosto 1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e successive modifiche ed integrazioni, sia quello nel quale si è verificata la esplosione odierna;

-in caso affermativo, quali siano i dati inseriti nella banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza previsti dall’articolo 15, comma 4 di cui D. L. 17 agosto 1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e successive modifiche ed integrazioni;

-se intenda il Ministro interrogato adottare le opportune iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di verificare il rispetto del Piano di emergenza interno previsto dall’articolo 11 del richiamato D.L. 17 agosto 1999 n. 334 e di quanto sancito dall’articolo 5-bis dello stesso decreto:“Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”, considerato i danni ambientali e geofisici al momento solo visivamente accertabili.

Gianluca Castaldi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *