La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di un trattenimento supplementare di 48 ore disposto dal questore nei confronti di un migrante, anche quando la Corte d’Appello non ne abbia convalidato il primo provvedimento. La Consulta, tuttavia, ha invitato il Parlamento a rivedere la normativa in vigore per allinearla agli obblighi del diritto europeo.
Il sistema attuale prevede che uno straniero già rinchiuso in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione possa presentare domanda di protezione internazionale. In caso di sospetti motivi dilatori – ossia una richiesta “presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione” – il questore è autorizzato a disporre un ulteriore trattenimento. Questo provvedimento deve poi essere sottoposto alla convalida della Corte d’Appello, ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, che richiede sempre l’ok dell’autorità giudiziaria per ogni misura restrittiva della libertà personale.
Se la Corte d’Appello respinge la convalida, il questore può comunque adottare entro 48 ore un nuovo ordine di trattenimento, da sottoporre a sua volta al vaglio giudiziario. Durante questo periodo, il migrante rimane nell’hotspot. La Suprema Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di costituzionalità proprio su questo automatismo di 48 ore, indicandolo come potenzialmente incompatibile con la garanzia del giudice.
La Consulta, però, ha ritenuto che la questione non fosse rilevante per il caso specifico e non ha accolto il rilievo della Cassazione. Ha però segnalato al legislativo la necessità di adeguare l’ordinamento interno alle direttive dell’Unione Europea, per garantire il corretto bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e tutela dei diritti fondamentali.