Anniversario dei Patti lateranensi. L’11 febbraio ricorre l’obbligo di esporre tricolore e bandiera Ue su sedi di Uffici pubblici e Istituzioni

Per celebrare il giorno dell’anniversario dei Patti Lateranensi, sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, la norma (Dpr 7.4.2000, n.121) ricorda che tricolore e bandiera dell’UE dovranno essere obbligatoriamente esposti sugli edifici, sedi di Uffici pubblici e istituzioni. Infatti, l’11 febbraio rientra tra le date individuate dall’articolo 1 (comma 2, […]

Per celebrare il giorno dell’anniversario dei Patti Lateranensi, sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, la norma (Dpr 7.4.2000, n.121) ricorda che tricolore e bandiera dell’UE dovranno essere obbligatoriamente esposti sugli edifici, sedi di Uffici pubblici e istituzioni. Infatti, l’11 febbraio rientra tra le date individuate dall’articolo 1 (comma 2, lett.a) del Regolamento che disciplina l’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e che, si ricorda, sono:  il 7 gennaio (festa del tricolore), il 25 aprile (liberazione), il 1° maggio (festa del lavoro), il 9 maggio (giornata d’Europa), il 2 giugno (festa della Repubblica), il 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), il 4 ottobre (Santo Patrono d’Italia), il 4 novembre (festa dell’unita’ nazionale).
I Patti Lateranensi, la cui firma avvenne in San Giovanni in Laterano a Roma (da cui presero il nome), constavano di due distinti documenti:

  • il Trattato, che riconosceva l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano;
  • il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo.

Nel 1948 i Patti furono costituzionalmente riconosciuti con l’articolo 7 che, così, recita: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

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