Valori limite Pm10, Italia davanti a Corte Ue

Arriva davanti alla Corte Ue di giustizia del Lussemburgo la causa che vede l’Italia sul banco degli imputati per il mancato rispetto delle regole sui valori limite da osservare per le particelle Pm10, causa dello smog, in base alla direttiva europea sulla qualità dell’aria. Lo comunica la stessa Corte europea rendendo note le nuove cause […]

Arriva davanti alla Corte Ue di giustizia del Lussemburgo la causa che vede l’Italia sul banco degli imputati per il mancato rispetto delle regole sui valori limite da osservare per le particelle Pm10, causa dello smog, in base alla direttiva europea sulla qualità dell’aria. Lo comunica la stessa Corte europea rendendo note le nuove cause introdotte. Sulla base delle relazioni trasmesse per gli anni 2005, 2006 e 2007 la Commissione, ricorda la Corte, ha individuato l’esistenza di superamenti dei valori limite di particelle Pm10 di lungo periodo in numerose aree del territorio italiano. I dati più recenti, riferiti al 2009, indicano una persistenza della situazione di superamento dei valori limite giornalieri e/o annuali in 70 zone per la qualità dell’aria in Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Le misure necessarie per assicurare il rispetto di tali valori limite – precisa ancora la Corte – non risultano, ad oggi, “né attuate né adottate, e l’Italia non ha trasmesso alla Commissione nuove istanze di deroga”. La direttiva, che riguarda i lavori limite della qualità dell’arai, per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è entrata in vigore nel 1999 e gli Stati erano tenuti a conformarsi entro il 2001. Nella norma si prevedono anche misure per garantire che le concentrazioni delle Pm10 non superino i valori limite indicati. Ma nel giugno 2008 è entrata in vigore una nuova norma la quale indica che se in uno Stato non è possibile conformarsi per le caratteristiche del sito, le condizioni climatiche o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, il Paese deve notificare alla Commissione i casi e gli adeguati piani per le aree che hanno registrato superamenti.

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