Inchiesta G8: Gup L’Aquila chiede uso intercettazioni Verdini

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale dell’Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, ha richiesto alla Camera dei deputati l’utilizzazione delle intercettazioni relative a tre telefonate tra il deputato e coordinatore del Popolo della libertà Denis Verdini e l’imprenditore Riccardo Fusi, presidente dimissionario della Btp. I due sono indagati per tentativo di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sugli […]

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale dell’Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, ha richiesto alla Camera dei deputati l’utilizzazione delle intercettazioni relative a tre telefonate tra il deputato e coordinatore del Popolo della libertà Denis Verdini e l’imprenditore Riccardo Fusi, presidente dimissionario della Btp. I due sono indagati per tentativo di abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti per il G8 dell’Aquila e per la ricostruzione post-terremoto. Archiviata la posizione di un altro indagato, l’imprenditore aquilano Ettore Barattelli, presidente del Consorzio “Federico II”, costituito dopo il terremoto del 2009 per i lavori di ricostruzione, sulle cui attività si sono concentrate le attenzioni dei Pm. Secondo gli investigatori, attraverso le sue influenti amicizie politiche, Verdini avrebbe favorito il Consorzio nell’aggiudicazione di appalti. La prossima udienza preliminare è prevista per il 14 ottobre. Le tre telefonate che il Gup vuole utilizzare sono datate 26 maggio 2009 e 17 giugno (due). Lo scorso 16 febbraio la procura del capoluogo ha depositato l’istanza al Gup per richiedere l’autorizzazione al loro utilizzo e il giudice Gargarella l’ha ritenuta fondata, “rilevato che l’utilizzazione di tali intercettazioni si rivela necessaria ai fini della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il Fusi e l’onorevole Verdini”. Di qui il provvedimento inviato alla Camera, depositato dal Gup lo scorso 12 aprile. L’inchiesta sul G8 dell’Aquila ha preso impulso proprio dalle intercettazioni telefoniche acquisite nell’ambito delle indagini della procura di Firenze sugli appalti per i grandi eventi e per il G8 della Maddalena. Un’indagine che ha portato ad arrestare l’ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, e a indagare l’ex capo dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso.

Le tre telefonate di cui il Gup Gargarella ha chiesto l’utilizzo sono due ricevute da Fusi, quella del 26 maggio 2009 e la prima del 17 giugno, e una partita dal telefono dell’imprenditore, la seconda del 17 giugno. Nel motivare la richiesta di utilizzo, il giudice ricorda che si procede nei confronti di Verdini poiché voleva “procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé e al costruttore Fusi Riccardo”, “favorendolo nelle attività all’Aquila del Consorzio Federico II (formato dalla Btp Spa, dalla Ettore e Carlo Barattelli Srl, dalla Marinelli ed Equizi Srl e dalla Vittorini Emidio Srl) per l’aggiudicazione degli appalti”. In particolare Gargarella cita tre episodi di presunti favoritismi di Verdini nei confronti di Fusi. Primo, “accompagnandolo a palazzo Chigi dal sottosegretario Gianni Letta ‘per raccomandargli la possibilita’ di lavoraré”. Secondo, “acquisendo l’interessamento del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi”, per ogni difficoltà e in previsione della fase successiva a quella dell’emergenza, che sarebbe stata gestita dalla Regione, mettendo personalmente quest’ultimo in contatto con Fusi”. Infine, “interessandosi a che il carteggio relativo al Consorzio fosse trasmesso, attraverso il sottosegretario Gianni Letta, al capo dipartimento della Protezione civile, Bertolaso Guido”. Il giudice ricorda poi che si procede nei confronti di Fusi perché “si accordava con Denis Verdini” “affinché favorisse l’attività del Consorzio in Abruzzo con un possibile vantaggio patrimoniale di rilevante entità”. Il Gup risponde anche a un’obiezione della difesa, per la quale le intercettazioni sarebbero inutilizzabili perché si tratterebbe di un “altro procedimento” (divieto disposto dall’articolo 270 del Codice di procedura penale), citando una sentenza della Cassazione del 2006, in base alla quale “la diversità del procedimento deve assumere rilievo di carattere sostanziale”.

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