Elezioni politiche 2013, supremo atto di unità nazionale

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”(Art. 1 Costituzione). Le elezioni Politiche Presidenziali di Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio 2013 in Italia per il rinnovo quinquennale del Parlamento e del Governo della Repubblica, sono il supremo atto di […]

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”(Art. 1 Costituzione). Le elezioni Politiche Presidenziali di Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio 2013 in Italia per il rinnovo quinquennale del Parlamento e del Governo della Repubblica, sono il supremo atto di unità nazionale. Dopo cinque anni di sterili dibattiti, convegni, conferenze, tavole rotonde, bozze e proposte per le riforme della legge elettorale “Porcellum” del 2005 che dalle Politiche del 2006 e del 2008 “nomina” i parlamentari, gli oltre 47 milioni di cittadini italiani residenti chiamati alle urne sono consapevoli del fatto che non è semplice fare i conti con un sistema di liste “bloccate” senza la possibilità di esprimere preferenze, con due diversi modelli di attribuzione del premio di maggioranza tra Camera e Senato della Repubblica, con il rischio più che concreto di un risultato non omogeneo tra i due rami del Parlamento in regime di bicameralismo perfetto. Ciononostante il voto politico è un diritto/dovere del cittadino italiano europeo, del lavoratore e del disoccupato. Memori del sacrificio di coloro che, padri e madri di famiglia, a causa della gravissima economica si sono tolti la vita, ai 47.154.711 milioni di cittadini elettori residenti in Italia (le donne, grazie a Dio, sono due milioni in più!) vanno aggiunti gli oltre 3,5 milioni di elettori italiani residenti all’estero: in totale ad eleggere il nuovo Parlamento dell’Anno Domini 2013, sono chiamati quasi 51 milioni di cittadini. Gli elettori potranno votare dalle ore 8 alle ore 22 del 24 Febbraio e dalle ore 7 alle ore 15 del 25 Febbraio. Due le schede: rosa per l’elezione della Camera dei deputati (18 anni per poter votare e 25 per poter essere eletti), gialla per l’elezione del Senato della Repubblica (25 anni per poter votare, 40 per poter essere eletti). Senza sovrapporre le schede, pena l’annullamento, in entrambi i casi l’elettore esprime il voto tracciando un solo segno (una X) sul solo contrassegno della lista prescelta. Anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto sul solo contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione. Se il segno dovesse invadere altri simboli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso ed è dunque valido. Solo in Valle d’Aosta (Camera dei deputati) e in Trentino-Alto Adige (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) l’elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno del candidato. Non è possibile manifestare il voto di preferenza: la lista di candidati è infatti “bloccata”, cioè i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito dalle segreterie dei partiti e/o dal capo della coalizione al momento del deposito della lista stessa. Solo il PD, per “alleviare” il problema, ha tenuto a fine Dicembre 2012 le “primarie”, non istituzionali ma politiche, tra i suoi elettori, simpatizzanti e iscritti, oltre tre milioni di cittadini, per la scelta dei candidati in Parlamento; mentre il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo ha tenuto le “parlamentarie” con il voto “online”. Il numero dei Deputati è di 630; 12 dei quali eletti nella Circoscrizione Estero. Il numero dei Senatori è di 315 (311 elettivi a cui si aggiungono gli attuali 4 senatori a vita come Mario Monti); 6 dei quali eletti nella Circoscrizione Estero. Ai fini dell’elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è suddiviso in 26 Circoscrizioni, oltre alla Valle d’Aosta che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti. Salvo i 12 assegnati alla Circoscrizione Estero, il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione residente secondo i dati dell’ultimo Censimento ufficiale per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il Senato, come recita la Costituzione aggiornata con la revisione del Titolo V, è invece eletto “su base regionale”. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7. Il Molise ne ha 2, la Valle d’Aosta uno. Molteplici sono gli adempimenti, i diritti e i doveri dei cittadini elettori e dei pubblici ufficiali che operano nei seggi elettorali. L’insediamento dei seggi per le operazioni preliminari e l’autentica delle schede elettorali, è fissato alle ore 16 di Sabato 23 Febbraio 2013. Con circolare n. 19 del 28 Gennaio 2013, il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale dei Servizi Elettorali) ha comunicato che continuano a pervenire numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito ad una possibile forma di astensione dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto.“In materia, si rappresenta che le norme vigenti si limitano a disciplinare la procedura di voto, nonché i casi di nullità delle schede (articoli da 57 a 63 del D.P.R. n. 361/1957). L’art. 62, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda. Ciò accade quando l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina. In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi. Invece, il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato; l’elettore, infatti, può richiedere specificamente al presidente del seggio elettorale di voler votare solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso (e di voler ricevere, quindi, solo alcune schede) oppure può dichiarare di voler rifiutare tutte le schede. L’ipotesi che si evince dai quesiti e dalle richieste di chiarimento pervenute sembra riguardare i casi in cui l’elettore voglia astenersi completamente dal voto, rifiutando tutte le schede e chiedendo la verbalizzazione della propria astensione dal voto stesso. In tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – può prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio. Per quanto attiene la rilevazione del numero degli elettori, appare utile rammentare che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale. Spetta ai presidenti di seggio predisporre ogni misura idonea per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che possano ostacolare la procedura di voto all’interno del seggio, a garanzia del regolare svolgimento del procedimento elettorale e del rispetto degli elettori che devono poter esercitare agevolmente il loro diritto/dovere di voto. Il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per i Servizi Elettorali) con circolare n. 25 in data 15 Febbraio 2013, ha richiamato alcuni tra gli adempimenti correlati alla organizzazione e al funzionamento degli Uffici Elettorali di Sezione. Per la costituzione dell’Ufficio Elettorale di Sezione si applicano le norme del Testo Unico per l’elezione della Camera dei Deputati di cui al DPR 30 marzo 1967, n. 361. Per gli aspetti di maggior dettaglio, si fa inoltre rinvio alla Pubblicazione recante Istruzioni per le operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione, predisposte per le Elezioni Politiche (pubblicazione n. 6) che saranno fornite ai Presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono già da tempo presenti sul sito di ogni Prefettura nella sezione Elezioni Politiche 2013. Per l’Ammissione presso il seggio dei rappresentanti di lista designati da persone autorizzate dai delegati delle liste, i delegati delle liste dei candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l’altro supplente, presso ciascun Ufficio sezionale. Tali designazioni, oltre che dai delegati delle liste, possono essere effettuate (ai sensi dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, per la Camera e dall’art. 12 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per il Senato), da persone dai delegati stessi autorizzate in forma autentica (cosiddetti subdelegati). Le designazioni, qualora non vengano presentate entro Venerdì 22 febbraio 2013 al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, possono essere effettuate anche direttamente ai singoli presidenti degli uffici sezionali, il Sabato pomeriggio o la mattina stessa della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Pertanto, i presidenti di seggio, in sede di esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista operate, in particolare, dai suddetti subdelegati, debbono considerare valide tali designazioni se autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare, rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati. Durante l’esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.P.R. 361/1957, tutti i membri dell’Ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste dal D.P.R. 361/1957. È il caso di evidenziare altresì i contenuti dei provvedimenti adottati nel corso degli anni dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (provvedimenti in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004; 7 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005; 10 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013), con i quali sono stati ribaditi dei limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto. Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, “è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro. La normativa ha inteso tutelare l’espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cd. “voto di scambio”, inibendo all’elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto. Al riguardo, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all’elettore dopo l’espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione. I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in modo visibile, in ogni Sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore: “Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”. Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l’esercizio da parte del presidente dell’ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall’articolo 44 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio. Nel caso in cui l’elettore venga colto nell’atto di fotografare o registrare immagini dell’espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l’elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell’elettore dall’Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza. Per quanto riguarda infine la predisposizione del “registro” di cui al comma 3 del predetto art. 1, tale documento viene inviato unitamente al restante materiale elettorale che dovrà essere consegnato agli Uffici Elettorali di Sezione. Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un’altra sezione con la data dell’elezione in svolgimento, che proverebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto. Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari). Oltre all’annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio. Ove si presenti a votare un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato, il quale esibisca, al fine dell’ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, la legge precisa che il Presidente non dovrà considerarlo, in sede di accertamento dei votanti, nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o attestazione, perché solo questi ultimi devono essere sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione. Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un’eventuale duplicazione di voto. Non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutino di ritirare le schede. Nel caso, invece, che l’elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le riconsegni al presidente del seggio, si configura l’ipotesi prevista nell’art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l’elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede (cfr. circolare n. 19 del 28 gennaio 2013). Successivamente, il presidente consegna all’elettore la matita copiativa e le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle al momento dell’espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante, e di non apporre più di un segno di voto sulle schede relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente dovrà porre la massima attenzione nella consegna delle schede per il Senato, accertando, attraverso l’annotazione riportata sulla lista sezionale, se l’elettore abbia diritto di voto anche per il Senato, avendo compiuto il 25° anno di età entro il 24 febbraio 2013, primo giorno di votazione. Una volta espresso il voto, l’elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne. Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un’attestazione medica, rilasciata dall’Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto. L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l’elettore portatore di handicap ove quest’ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Pertanto, l’elettore dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi: a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopracennato simbolo o codice; b) quando l’impedimento fisico sia evidente; c) quando esibisca l’apposito certificato medico, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale. Il dirigente dell’Azienda sanitaria locale vorrà sensibilizzare il personale medico incaricato in ordine all’esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al voto “assistito”. Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, infatti, la legge richiama l’attenzione circa la necessità di sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, la legge segnala l’esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo. Al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, è opportuno che, dopo l’annotazione nel verbale delle generalità dell’elettore e del motivo del reclamo o la protesta, vengano allegati eventuali scritti. La comunicazione relativa all’affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione sia alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita ai seguenti giorni e orari: Domenica 24 Febbraio 2013 (primo giorno di votazione): ore 12, ore 19 e ore 22 – notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) per le elezioni della Camera dei deputati da trasmettere rispettivamente entro le ore 12.15; entro le ore 19.15 ed entro le ore 22.30; Lunedì 25 Febbraio 2013 (secondo giorno di votazione): entro le ore 15.30 saranno trasmessi i dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 15, distinti in maschi, femmine e totale per Camera, Senato. Le notizie sopraindicate, distinte per ogni tipo di elezione, dovranno essere fornite per ciascun Comune nel suo complesso. Chi di dovere vorrà e dovrà predisporre tutti gli accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo perché i dati afferenti allo scrutinio affluiscano con la richiesta tempestività e continuità da subito, ad iniziare dai primi risultati pervenuti dalle Sezioni. Prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere consegnati al Tribunale o alle Sezioni distaccate di Tribunale – esclusivamente per il tramite del Comune (art. 67 del D.P.R. n. 361/1957, e art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136) – i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonché i registri maschili e femminili utilizzati per l’annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante. Affinché la raccolta, l’inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, per evitare l’eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, la legge invita nel contempo chi di dovere a voler opportunamente sensibilizzare tutti i presidenti di seggio sull’importanza dei suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di Lunedì 25 Febbraio 2013, dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati l’accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio. Ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, il presidente di seggio, dopo aver completato le operazioni di cui sopra per tutte le consultazioni in svolgimento, eseguirà prima lo spoglio delle schede relative alla elezione del Senato e, in prosieguo, quelle relative alla Camera dei deputati. Essenziale è il principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dall’articolo 69 del D.P.R. n. 361/1957. Tali norme stabiliscono, come è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell’ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. In base al principio del “favor voti”, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile. Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell’individuazione dei candidati prescelti, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore. A tali fini, si evidenzia la disposizione del secondo periodo dell’art. 69 del D.P.R. 361 del 1957, introdotta dall‘art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 161, in base alla quale, nel caso di segno tracciato su più simboli, il voto deve essere attribuito alla lista su cui insiste la parte prevalente del segno. Essenziale, quindi, è rendere edotti i presidenti di seggio delle direttive per tutelare il diritto di voto di tutti i cittadini. Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure di seguito specificate. Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è a totale carico dello Stato. Per le competenze ai componenti dei seggi si applicano le disposizioni di cui al citato art. 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Ai componenti dei seggi, sia normali sia speciali, spetta un onorario fisso. Le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima. Nei Seggi ordinari (Elezioni politiche, n. 2 schede) ai Presidenti spettano € 187,00; agli Scrutatori e Segretari € 145,00. Nei Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni), ai Presidenti spettano € 90,00; agli Scrutatori e Segretari € 61,00. L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. L’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi. La legge 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale. Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1^ categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro. Non saranno rimborsati scontrini fiscali inerenti ad esercizi commerciali diversi (supermarket). Inoltre, dette fatture o ricevute fiscali devono riportare il nominativo e codice fiscale del Presidente di seggio. La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure: complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto; prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1^ categoria). Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre. Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede. Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della legge 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale. Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, della decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo proprio, la legge precisa che, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che rivestono le elezioni. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi. Alle tabelle ufficiali occorre unire, in originale, i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio. Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze. Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato. In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della legge n. 836/1973. È ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi. Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell’interessato. Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la sua personale responsabilità. I Comuni dovranno astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi. Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata legge n. 836 del 1973. I pagamenti effettuati per i titoli suindicati devono essere compresi nei rendiconti unici che le Amministrazioni Comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti di legge indicati. La legge raccomanda le Amministrazioni Comunali di attenersi nella maniera più scrupolosa alle istruzioni ufficiali, sia per quanto concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, pena l’esclusione dal rimborso, sia per quanto concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti parziali impedirebbe, infatti, di provvedere alle operazioni di rimborso. Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di legge. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni capoluogo di Provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione degli Uffici di Prefettura fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l’elezione delle Camere e per i referendum le “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”. Il decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la citata legge 459/2001. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c) del DL 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d), stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori. Inoltre, l’articolo 2 del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, introduce, il voto per corrispondenza dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Il comma 10 del predetto articolo 2 dispone, altresì, l’istituzione fino ad un massimo di 10 seggi speciali nel Comune di Roma Capitale (composti da n. 1 Presidente e n. 2 scrutatori), con il compito di provvedere alle operazioni preliminari allo scrutinio delle schede votate. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Le Istruzioni di legge ufficiali sono valide per tutto il territorio della Repubblica. Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le Amministrazioni Comunali dovranno fare riferimento esclusivamente alle Prefetture. Ricordiamo le preziose parole del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano:“Dopo il voto bisogna avere piena consapevolezza dei problemi da affrontare, delle proposte in campo e delle grandi potenzialità del paese”, per mettere in luce “quel che di meglio riusciamo ad essere, quel che di meglio creiamo, produciamo ed esportiamo e questo lato del successo italiano sul fronte delle esportazioni anche in un momento di crisi della domanda interna non ha bisogno di essere ulteriormente sottolineato”. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è il garante dell’unità nazionale. “So soltanto – ha aggiunto il Capo dello Stato – di avere vissuto troppe campagne elettorali nel corso dei decenni per non rendermi conto di quali logiche finiscano fatalmente per prevalere: logiche di scontro più che di confronto tali talvolta da impedire attenzione a problemi e anche a proposte”. E in questo senso “abbiamo sentito un riferimento” alle proposte fatte da Confindustria e da diverse organizzazioni sociali e rappresentative del mondo del lavoro. “Se n’è tenuto conto, come se ne può tenere conto – forse sono un po’ fatalista – in un’accesa battaglia elettorale. L’importante è che, finita questa fase vitale per un sistema democratico come il nostro, se ne esca; e se per caso si fosse annebbiata nel corso di queste settimane, si ristabilisca al più presto piena consapevolezza dei problemi da affrontare, delle proposte che sono in campo e direi guardando insieme delle difficoltà e delle potenzialità che sono grandi e ci danno fiducia nel futuro del nostro paese. Sono appena rientrato – ha concluso il Presidente Napolitano – da una rapida missione negli Stati Uniti dovuta alla generosità di un invito rivoltomi a conclusione del mio settennato, e devo dire che sono tornato con un messaggio che mi sento di trasmettervi, di serenità e di fiducia nei confronti dell’Italia. E se ha serenità e fiducia nei confronti dell’Italia un grande Paese, e il nostro più grande alleato e amico, come gli Stati Uniti d’America, possiamo trarne confronto noi stessi e motivo di ottimismo”. Buon voto! Viva l’Italia!

Nicola Facciolini

Una risposta a “Elezioni politiche 2013, supremo atto di unità nazionale”

  1. Nicola Facciolini ha detto:

    Il numero dei Senatori è di 315 elettivi (a cui si aggiungono gli attuali 4 senatori a vita come Mario Monti), 6 dei quali eletti nella Circoscrizione Estero. Mi scuso per il refuso.

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