Fipe, articolo 62 ha smesso di fare danni

Gli imprenditori non dovranno più osservare l’articolo 62 del decreto legge sulle Liberalizzazioni di gennaio 2012, poiché superato dalla normativa comunitaria. A dare questa indicazione inequivocabile è Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, che a Tuttofood, nel talk-show organizzato per martedì 21 maggio alle ore 14,30 (padiglione 9, stand R21-S30) […]

Gli imprenditori non dovranno più osservare l’articolo 62 del decreto legge sulle Liberalizzazioni di gennaio 2012, poiché superato dalla normativa comunitaria. A dare questa indicazione inequivocabile è Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, che a Tuttofood, nel talk-show organizzato per martedì 21 maggio alle ore 14,30 (padiglione 9, stand R21-S30) spiegherà perché e come dovranno fare le imprese, illustrando loro un contratto tipo con cui sostituire i precedenti accordi scritti.

In buona sostanza, il tanto vituperato articolo 62 contrasta con la Direttiva europea n. 7/2011 recepita dall’Italia (D.Lgs 192/2012) dove sono espressamente disciplinati i termini dei pagamenti e relative sanzioni. E contrasta – addirittura – con il trattato istitutivo dell’Unione Europea. Poiché, come è ben noto, la normativa comunitaria è dominante su quella nazionale se ne deduce che non è più applicabile l’imposizione dei termini di pagamento a 30 giorni (a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) per le forniture di alimenti deteriorabili e di 60 per quelli non deteriorabili.

Ad alimentare i dubbi su una situazione che dovrebbe essere già palesemente chiara è una diatriba tutta interna a due Ministeri italiani. Infatti, il dicastero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dice un’altra cosa. Sostiene che trattandosi di norma speciale rispetto alla disciplina di derivazione europea, l’art. 62 non è stato abrogato. L’esatto contrario di quanto riconosciuto dal ministero dello Sviluppo economico secondo il quale la disciplina dell’art. 62 può ritenersi tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea introdotta – appunto – con il decreto legislativo di recepimento della Direttiva.

Il contrasto fra la legge nazionale e normativa europea è stato evidenziato da Fipe in sede comunitaria, con l’apertura di un procedimento di denuncia. Pertanto, anche rimanendo in attesa della conclusione da parte della Commissione Europea, si può già affermare che dal 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo), l’art. 62 per la parte che riguarda i termini di pagamento risulta non più applicabile ai rapporti concreti che esso disciplina.

La posizione di Fipe e del Mise è sostenuta da un parere del professor Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale che ha dissolto tutti i dubbi sulla materia. Per questo motivo, Fipe ha predisposto il testo di un nuovo modello di contratto per i prodotti agricoli e alimentari che prevede la possibilità per le parti di pattuire il termine di pagamento superiore a 30 giorni che deve essere utilizzato per il rispetto della legge. Rimane infatti la necessità di predisporre un contratto scritto anche perché il decreto legislativo richiede che la clausola che deroga al termine generale di 30 giorni sia pattuita espressamente e provata con la forma scritta. Fipe ha predisposto e diramato alle sue assoc iazioni una guida pratica che illustra in maniera dettagliata la normativa e fornisce le indicazioni operative necessarie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *