Manovra: nuova carta famiglia, esclusi gli extracomunitari

Sconti su beni e servizi e agevolazioni sulle tariffe ma solo per cittadini italiani e europei. Lo prevede la Carta della famiglia nella versione della legge di bilancio 2019. La precedente versione, prevista dalla legge di stabilita’ del 2016, prevedeva che ne potessero fare richiesta anche i “cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con […]

Sconti su beni e servizi e agevolazioni sulle tariffe ma solo per cittadini italiani e europei. Lo prevede la Carta della famiglia nella versione della legge di bilancio 2019. La precedente versione, prevista dalla legge di stabilita’ del 2016, prevedeva che ne potessero fare richiesta anche i “cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico”. Ora gli stranieri sono esclusi, se extracomunitari, mentre la richiesta puo’ essere fatta non solo in caso di 3 figli a carico, ma qualora vi siano figli conviventi purche’ minori di 26 anni. Ecco il testo della legge di bilancio 2019: “A decorrere dall’anno 2016 e’ istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di eta’ non superiore a 26 anni. La carta e’ rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita’ stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

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