Coronavirus. Ordinanza per le Regioni non colpite, ecco le misure

“Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della sanita’, ovvero nei Comuni italiani dove e’ stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente”. Lo prevede l’ordinanza messa a punto […]

“Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della sanita’, ovvero nei Comuni italiani dove e’ stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente”. Lo prevede l’ordinanza messa a punto dal Governo sull’emergenza Coronavirus per uniformare le decisioni delle Regioni al momento non colpite dal virus. Una volta raccolte le informazioni, si legge ancora nell’ordinanza, “il piu’ possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione e accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanita’ Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita’ e le finalita’ al fine di assicurare la massima adesione; accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanita’ pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto e assistito; in caso di necessita’ di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanita’ pubblica e stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine”. E ancora: “L’operatore di sanita’ pubblica deve inoltre accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche’ degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita’, le modalita di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; informare la persona circa la necessita’ di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo e indispensabile informare sul significato, le modalita’ e le finalita’ dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita di sorveglianza”.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente l’operatore di sanita’ pubblica e provvedere a “indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale. Per quanto riguarda infine il monitoraggio dell’isolamento, l’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto previsto. II prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali del reparto nucleare-biologico-chimico-radiologico (NBCR) del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche’ delle forze annate, sentiti i competenti comandi territoriali”. Il provvedimento, inoltre, prevede una serie di prescrizioni di carattere piu’ generale e stabilisce l’obbligo di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione negli ambienti aperti al pubblico e di maggiore affollamento e transito delle scuole e degli uffici delle pubblica amministrazione; mettere a disposizione gel disinfettante nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonche’ in tutti i locali aperti al pubblico; procedere con interventi straordinari di pulizia dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico locale; stop fino al 15 marzo ai viaggi d’istruzione, alle iniziative di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e alle uscite.

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