Sge chiarisce sulla revoca degli alloggi

In merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dal giornalista aquilano Emidio Di Carlo, l’avvocato Paola Giuliani, responsabile della Funzione ‘Assistenza alla popolazione’ della Struttura Gestione Emergenza, precisa quanto segue.  «Dal 1 agosto al 10 agosto è stato effettuato il censimento dei fabbisogni alloggiativi per tutti i cittadini del Comune di L’Aquila che avevano abitazione […]

In merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dal giornalista aquilano Emidio Di Carlo, l’avvocato Paola Giuliani, responsabile della Funzione ‘Assistenza alla popolazione’ della Struttura Gestione Emergenza, precisa quanto segue.  «Dal 1 agosto al 10 agosto è stato effettuato il censimento dei fabbisogni alloggiativi per tutti i cittadini del Comune di L’Aquila che avevano abitazione con esito di agibilità E/F o in zona rossa. Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 15 settembre 2009 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione delle C.A.S.E. , che prevedono che solo i soggetti con abitazione classificata E o F o situata in zona rossa  possono avere assegnazione di C.A.S.E., M.A.P. o alloggi del Fondo.

Nel documento Linee-guida per la determinazione del fabbisogno alloggiativo e criteri di priorità temporale ai fini dell’assegnazione di abitazioni (disponibile sul sito internet del Comune di L’Aquila), all’articolo 17 (Provvisorietà della graduatoria e delle assegnazioni ), viene chiaramente precisato che “le assegnazioni avranno sempre un carattere di provvisorietà, non producendo alcun diritto circa l’abitazione assegnata.” Infatti, i contratti firmati dagli assegnatari degli alloggi riportano chiaramente che l’alloggio “è assegnato in comodato d’uso gratuito in via provvisoria al nucleo familiare”.

Nel contratto sottoscritto, ai punti 8 e 9 viene riportato che “Il comodato si risolve di diritto nel caso di perdita dei requisiti previsti per l’assegnazione, in particolare quelli relativi agli esiti di agibilità, senza possibilità di deroga, né bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ente ” e “In caso di risoluzione il nucleo assegnatario deve liberare l’alloggio entro e non oltre 30 giorni dalla perdita dei requisiti” ; infine, l’assegnatario, firmando il contratto suddetto, “dichiara di essere a conoscenza che la mancanza o la perdita di uno dei requisiti occorrenti per l’assegnazione dell’alloggio ne determina la decadenza dal diritto di assegnazione, con conseguente obbligo di restituzione immediata dell’immobile”.

L’art. 18 dell’O.P.C.M. 3784 del 25/06/09  stabilisce che l’assistenza nel Progetto C.A.S.E. cessa una volta decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione al proprietario della dichiarazione relativa ad un cambio di esito di agibilità dell’abitazione occupata alla data del 6 Aprile 2009.

Con pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di L’Aquila in data 21/12/2010, è emerso che l’abitazione di proprietà del Sig. Di Carlo ha avuto esito di agibilità B , con conseguente perdita, in base all’art. 18 dell’O.P.C.M. 3784 del 25/06/09, dei requisiti per mantenere l’alloggio del Progetto C.A.S.E.

Pertanto, con lettera raccomandata datata 13/01/2011, la Struttura per la Gestione dell’Emergenza  ha provveduto a ricordare al Sig. Emidio Di Carlo che, a seguito del cambiamento di esito di agibilità della propria abitazione, il nucleo in oggetto, non possedendo più i requisiti per mantenere l’alloggio del Progetto C.A.S.E., doveva lasciare lo stesso una volta decorsi 30 giorni dal 21/12/2010.

Pertanto, si sottolinea che quanto riportato nell’articolo suddetto non risulta essere esatto, infatti:

  1. l’O.P.C.M. n. 3806 del 15 settembre 2009 stabilisce che chi ha esito di agibilità diverso da E, F o zona rossa non possiede i requisiti per il Progetto C.A.S.E.;
  2. l’assegnatario ha firmato un contratto di comodato d’uso in cui si dichiara consapevole che cambi di esito di agibilità comportano la perdita dei requisiti;
  3. la Struttura per la Gestione dell’Emergenza ha provveduto con raccomandata A/R ad informare l’assegnatario della variazione della sua situazione, anche se al punto 6 del contratto firmato è riportato chiaramente che “l’assegnatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune, mediante raccomandata, ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere l’assegnazione dell’alloggio provvisorio.

L’articolo 12, invece, in cui si fa riferimento nell’articolo, recita testualmente “l’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio , anche in relazione a eventuali sopravvenute esigenze di migliore sistemazione dei nuclei familiari interessati, la facoltà di sostituire il modulo abitativo assegnato con altro idoneo allo scopo”, riferendosi, pertanto, ad una situazione non pertinente con il caso in oggetto.

La Struttura per la Gestione dell’Emergenza, nell’espletamento delle sue funzioni di assistenza, ha provveduto a ricordare ai propri assistiti informazioni che gli stessi avrebbero già dovuto conoscere, in quanto pubblicate sull’Albo Pretorio del Comune di L’Aquila e presenti nel contratto dagli stessi sottoscritto».

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